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Via A. Straulino 1 - Porto Cala de Medici - Rosignano Solvay - LI
ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO
Associazione Sportiva Dilettantistica “ORZAWAY”
(Conforme al D.LGS 36/2021)
Approvato dall’assemblea dei soci del 04/12/2023
​
Art.1 - Costituzione e denominazione
Art.2 - Sede
Art.3 - Scopi e finalità
Art.4 - Affiliazione / Aggregazione
Art.5 - Risorse economiche e patrimonio
Art.6 - Quota associativa e contributo associativo
Art.7 - Associati
Art.8 - Organi
Art.9 - Assemblea degli associati
Art.10 - Assemblea ordinaria
Art.11 - Assemblea straordinaria
Art.12 - Il Presidente e il Vice-Presidente
Art.13 - Il Consiglio Direttivo
Art.14 - Il Segretario
Art.15 - Organo di controllo
Art.16 - Il Collegio dei Probiviri
Art.17 - Decadenza degli Organi Associativi
Art.18 - Obblighi di comunicazione
Art.19 - Cariche Associative
Art.20 - Esercizio Finanziario
Art.21- Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del Patrimonio
Art.22 - Clausola compromissoria
Art.23 - Norme di rinvio
ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del primo libro del Codice Civile e del d.lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, una associazione sportiva dilettantistica denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORZAWAY”, in breve “A.S.D. ORZAWAY”.
2. L’Associazione ha struttura e contenuti democratici e non è dotata di personalità giuridica.
3. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei Soci adottata con la maggioranza prevista per l’assemblea straordinaria.
ART. 2 – SEDE
1.L’Associazione ha sede in Massa (MS), in Via Pietro Tacca, n. 5
2.La Sede può essere trasferita in un altro luogo, con decisione assunta dall’ Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
3.Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali.
ART. 3 – SCOPI E FINALITA’
1.L’Associazione ha lo scopo di promuovere l’attività sportiva favorendone l’insegnamento e la pratica. Nello svolgimento della propria attività, l’Associazione è governata e opera nel rispetto di principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli Associati. Tutti gli Associati hanno eguali diritti nel votare e partecipare all’elettività alle cariche associative. L’Associazione è un ente di diritto privato, apolitica e non ha fini di lucro, pertanto ai sensi e per gli effetti dell’Art.8 del d.lgs. 36/2021:
a) eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;
b) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
2. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione è impegnata a presentare domanda di affiliazione all’ A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura e Sport e, ottenuta l’Affiliazione, a mantenere il rapporto di Affiliato.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.
L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza sportiva dilettantistica, connessa in particolare alle discipline velistiche, nelle specialità ad essa appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nello stato italiano ed a livello internazionale e più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.
Nel perseguire dette finalità l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
a) promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo degli sport velistici, favorendo la partecipazione attiva degli Associati alla vita sportiva e ricreativa;
b) organizzare attività formative e didattiche - teoriche e pratiche - per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport velistici nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
c) promuovere la conoscenza del parco ittico, in particolare quello presente nelle acque territoriali italiane, con attività di pesca sportiva atta a valorizzare i metodi tradizionali legati al mare;
d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni in diverse specialità sportive. Organizzare corsi di avviamento agli sport, alle attività
motorie e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
3. Ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 9, D.lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, l’Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali, quali:
a) organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci;
b) gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivo dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande, che diventi punto d’incontro e il luogo ove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell’associazione;
c) provvedere alla assistenza continua dei propri Associati, allievi della scuola e non, attraverso l’impiego di istruttori, professionisti qualificati, lavoratori dipendenti e/o autonomi. Potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.
d) acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina velistica, così come previsto dalla A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura Sport);
e) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
f) svolgere occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa non esaustiva, si elencano talune attività:
g)pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.
4. L’Associazione si impegna ad operare garantendo l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o della Associazione italiana Cultura Sport, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.lgs. 39/2021 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'Associazione può collaborare o anche aderire ad altri enti, pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici e universitari con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli
scopi e gli intendimenti. Può aderire a raggruppamenti, associazioni temporanee, e altre forme di iniziative congiunte con altri enti e/o società o soggetti giuridici ai fini della partecipazione a bandi pubblici e/o privati e acquisizione di risorse atte a partecipare ad iniziative coerenti con gli scopi associativi.
ART. 4 – AFFILIAZIONE/AGGREGAZIONE
1.L’Associazione è impegnata a fare richiesta di affiliazione alla A.I.C.S- - Associazione Italiana Cultura Spor; la Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’ I.P.C. (International Paraolympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della A.I.C.S. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
2.L’Associazione è impegnata ad applicare e attuare le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Associazione Italiana Cultura Sport nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle associazioni e società affiliate.
ART. 5 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
1. La Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative ordinarie;
b) contributi associativi di cui infra art. 5, c.2.;
c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
d) entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
f) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
g) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione;
h) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
i) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
j) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
2. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito Rendiconto previsto dalla normativa vigente.
3. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a)dagli impianti sportivi di proprietà dell’Associazione;
b)dai trofei aggiudicati definitivamente in gare o dai premi;
c)dal materiale di velistica e da ogni altro relativo attrezzo;
d)dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
e)da tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
f)dalle donazioni, lasciti e successioni.
g)Dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.
ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
1. Gli Associati sono obbligati al versamento della eventuale quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale. La quota non è restituibile in nessun caso .L’entità della eventuale quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale è determinata dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Termini e modalità del pagamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. L’Associazione può esercitare attività volte al perseguimento dei propri scopi istituzionali, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici da parte degli Associati ai sensi dell’art. 148,
c. 3 T.U.I.R. 917/86 e succ. modif. e integr.. Tali attività generano il pagamento da parte degli Associati di contributi associativi, relativi alle attività sportive velistiche e necessari alla copertura dei costi di diretta imputazione.
3. Le attività di cui al precedente comma 2, sono determinate in modo analitico ed esaustivo dal Consiglio Direttivo.
4. Ai sensi dell’art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, la quota e/o i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono rivalutabili.
ART. 7 – ASSOCIATI
1.Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche senza distinzione di età, sesso, nazionalità, credo politico e religione, che intendano partecipano alle attività sociali e/o sportive e/o ricreative svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2.Il soggetto che intenda far parte dell'Associazione presenta domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo. Nella domanda sono indicati dati anagrafici, recapiti, indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, indirizzo di posta elettronica certificata se disponibile. In tale richiesta, l’aspirante Associato dichiara di condividere le finalità dell’Associazione e di conoscerne Statuto e Regolamenti, e si impegna espressamente a osservarli, si impegna inoltre ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal
Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
3.La qualità di Associato si acquisisce all'atto dell’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, o del Presidente o Consigliere a ciò delegato dal Consiglio stesso. Qualora la richiesta dell’aspirante Associato fosse respinta, tale decisione deve essere sempre motivata e comunicata al richiedente. Contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea degli Associati, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea dovrà svolgersi
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
4.La deliberazione di ammissione del nuovo Associato è registrata tempestivamente nel libro degli Associati dell’Associazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
5.La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alla vita dell’Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. La quota associativa non è rivalutabile né restituibile agli associati. Ai sensi dell’art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, non possono essere ammessi associati temporanei.
6.La domanda di ammissione ad Associato è presentata sottoscritta dall’Associato stesso se maggiorenne. La domanda del soggetto minorenne è sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall’Associato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..
7.Il rapporto di Associato ha durata dell’anno sociale, e si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno sociale, se l’Associato non manifesta espressa volontà di cessazione del rapporto associativo, o non siano intervenuti provvedimenti disciplinari di radiazione.
8. Il domicilio degli Associati, per tutti i rapporti con l’Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro degli Associati" dov’è registrato l’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione o successivamente notificato all’Associazione stessa; è onere dell’Associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
9. Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
In particolare, gli Associati hanno:
•il diritto a partecipare alle attività sociali e ad ogni attività promossa dalla Associazione;
•il diritto di usufruire di tutti i servizi della Associazione posti a disposizione degli Associati stessi e di frequentare i locali e gli spazi messi a disposizione degli Associati;
•gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea;
•gli Associati maggiorenni hanno il diritto di candidarsi alle cariche Sociali;
•gli Associati minorenni hanno il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale
ï‚·il diritto di esaminare i Libri Sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non rendere eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio e contemperando quando necessario l’esercizio del diritto con le esigenze di tutela della privacy.
10. Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote sociali e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
11. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Pertanto, non hanno diritto a riparto o suddivisione di patrimonio, né in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di cessazione del rapporto associativo.
12. Gli Associati, con l’adesione all’Associazione, si impegnano a:
•conoscere, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell’Associazione, e rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
•contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità sociali;
•svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, con spirito di servizio;
•rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’ I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni impartite da A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura Sport)
• svolgere le attività preventivamente concordate;
• mantenere comportamenti conformi allo spirito al decoro e alle finalità della Associazione;
• utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.
13. L’Associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle
disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione di eventuali sanzioni, definite con regolamento interno dell’Associazione.
14. La qualifica di Associato si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione.
Ogni Associato può recedere con semplice comunicazione non motivata. Gli Associati che abbiano comunicato il recesso non hanno diritto ad alcuna restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
15. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’Associato interessato, si procede in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’Associato radiato non può essere più ammesso. La radiazione opera automaticamente e contestualmente se l’Associato subisse provvedimento di radiazione Dall’Associazione Italiana Cultura Sport o da altro organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP.
16. Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota sociale annuale deliberata dall’Assemblea Ordinaria, con il rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Gli Associati morosi perdono la qualifica di Associato al protrarsi della morosità per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota. In caso di protrarsi del ritardo nel pagamento, l’Associazione provvede a metter in mora l’Associato debitore e concedergli un termine di 30 giorni per regolarizzare il proprio pagamento. Trascorso il termine della formale messa in mora, si procede alla cancellazione dell’Associato moroso dal libro degli Associati.
ART. 8 – ORGANI
1.Gli Organi della Associazione sono costituiti da:
a)l’Assemblea degli Associati;
b)il Consiglio Direttivo;
c)il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale dell’Associazione;
d)il Vice Presidente;
e)il Segretario.
Sono inoltre organi della Associazione, se nominati dalla Assemblea degli Associati;
f)l’Organo di Controllo;
g)il Collegio dei Probiviri.
ART. 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
1.La Assemblea degli Associati è la riunione in forma collegiale degli Associati; è costituita da tutti gli Associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa; è il massimo organo deliberativo della Associazione; può essere Ordinaria e Straordinaria.
2.Ai sensi dell’art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, ogni Associato ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato, purché entrambi in regola con il pagamento della quota associativa. Nessun Associato può ricevere più di una delega.
3.Alla Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti la attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
4.La convocazione della Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, avviene con pubblicazione della convocazione affissa nella sede dell’Associazione e mediante lettera raccomandata, posta elettronica, posta elettronica certificata, sito internet associazione e canali social almeno otto giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun Associato avente diritto di parteciparvi. Alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.
5.L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o
impedimento, dal VicePresidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza dell’Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.
6.Il Presidente della Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Associati scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In casi di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno degli Associati alla redazione verbale.
7.La Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. La Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali e ogni deliberazione concernente persone. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente della Assemblea e da chi lo ha redatto, è conservato agli atti della Associazione e ogni Associato può prenderne visione.
ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA
1.L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, e, in caso di assenza o di inadempimento, dal VicePresidente, con delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la approvazione del Rendiconto economico e finanziario.
2.La Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dagli Associati con diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. L’Assemblea si riunisce e validamente delibera anche con la presenza di Associati o delegati mediante mezzi di videocomunicazione, svolgendosi quindi in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Del rispetto di
tali condizioni in caso di assemblea con collegamenti telematici deve essere dato atto nel relativo verbale.
3.La Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto presenti o rappresentati.
4.Sono compiti della Assemblea Ordinaria:
a)la approvazione del Rendiconto Consuntivo e delle eventuali quote d’iscrizione, quote sociali, eventuali contributi straordinari;
b)la discussione e la approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
c)la elezione del Presidente della Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, a scrutinio segreto e con distinte votazioni;
d)ratifica gli eventuali provvedimenti di radiazione, assunti dal Consiglio Direttivo.
e)l’approvazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all’espletamento delle attività associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021, proposti dal Consiglio Direttivo;
f)ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea Straordinaria
4. La convocazione è diramata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea, mediante comunicazione affisa presso i locali della sede sociale, con avviso sul sito web dell’Associazione, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e va inoltre esposta, con affissione in bacheca presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
ART. 11 – ASSEMBLEA STRAODINARIA
1.La Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo del totale degli Associati con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono
presentare.
2.La Assemblea Straordinaria di prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale degli Associati. La Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno metà del totale degli Associati presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.
3.La Assemblea Straordinaria delibera su:
a)le modifiche da apportare allo Statuto che dovranno essere assunte dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea Eventuali modifiche dello Statuto devono essere trasmesse alla A.I.C.S.
b)le questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione;
c)lo scioglimento della Associazione e la nomina del Liquidatore.
4. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme dei precedenti articoli sull’Assemblea Ordinaria.
ART. 12 – IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE
1.Il Presidente dell’Associazione è eletto dalla Assemblea generale tra gli Associati maggiorenni; dura in carica quattro anni; è il Rappresentante Legale dell’Associazione, e rappresenta agli effetti di legge la Associazione stessa; convoca le Assemblee degli Associati e il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il Rendiconto Consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli Associati e dichiara aperte le Assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, o, in difetto, dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza dell’Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.
2.Il Vicepresidente della Associazione è eletto dall’Assemblea generale tra gli Associati; dura in carica quattro anni; coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese della Assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
3.Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente si svolgono contestualmente alle elezioni del Consiglio Direttivo, con elezioni successive e separate: prima quella del Presidente, poi quella del Vicepresidente, infine quella del Consiglio Direttivo, e contestualmente dell’Organo di Controllo, se previsto. L’Assemblea può deliberare comunque di procedere a votazione congiunta per tutte le cariche sociali.
ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1.Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente della Associazione, che lo presiede; il Vicepresidente; tre o più consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta, in sede di elezione, dall’Assemblea degli Associati.
2.I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea degli Associati tra gli Associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3.Possono ricoprire le cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote Associative, che siano maggiorenni; non ricoprano cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistiche analoghe a quelle dell’associazione, o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I.; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni determinate da provvedimenti passati in giudicato, per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
4.Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che
la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
a)attuare le deliberazioni della Assemblea e dirigere la Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b)prendere tutte le deliberazioni occorrenti per la amministrazione e conduzione della Associazione, inclusi la assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria, determinare e interrompere contratti di collaborazione sotto qualsiasi forma, accettare che l’Associazione si avvalga delle prestazioni di volontari;
c)stabilire la convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Associati, indicandone data e ordine del giorno, almeno una volta all’anno e convocare la Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;
d)redigere la proposta di Rendiconto consuntivo della Associazione, e la proposta dell’importo delle eventuali quote di iscrizione e delle quote sociali, da sottoporre alla approvazione della Assemblea degli Associati;
e)stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote associative e dei contributi associativi;
f)determinare i corrispettivi per le prestazioni inerenti gli scopi e le finalità associativi e offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
g)esaminare le domande di ammissione degli aspiranti Associati, e deliberarne l’accettazione, ovvero deliberare di delegare tale funzione al Presidente, o al Vicepresidente, o ad altro Consigliere a ciò delegato;
h)nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.lgs. 36/2021;
i)adottare i provvedimenti di radiazione verso gli Associati, qualora si dovessero rendere necessari.
5.Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il
Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri: qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un Vicepresidente, o in assenza anche di questi, da un Consigliere in ordine di anzianità come Associato, o ancora in subordine, dal Consigliere più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, e, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
6.Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.
I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.
ART. 14 – IL SEGRETARIO
1. Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.
2. Il Segretario collabora con il Presidente e cura la esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna della Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.
ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO
1.La Assemblea Ordinaria ha la facoltà di nominare l’Organo di Controllo che può essere costituito sia in forma monocratica che collegiale, resta in carica per 2 anni, ed i membri sono rieleggibili. Quando l’Assemblea determina di eleggere un Organo di Controllo l’elezione avviene contestualmente all’elezione degli altri Organi Sociali.
2.L’Organo Collegiale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. I Sindaci effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima
riunione.
3. All’Organo di controllo è affidata anche la revisione contabile.
4. L’Organo di Controllo ha il compito di:
a) vigilare sulla gestione amministrativa, sulla corrispondenza, sulle scritture contabili e sul rispetto delle norme statutarie;
b) vigilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo al termine il proprio parere all’approvazione su apposita relazione che comporrà il fascicolo di Rendiconto Consuntivo da presentare all’Assemblea degli Associati per l’approvazione;
c) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati senza aver diritto al voto;
d) riunirsi almeno ogni 90 giorni per le verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora lo ritenga opportuno;
e) la sintesi delle attività svolte in tutte le adunanze e le verifiche eseguite è riportata su un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
ART. 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1.L’Assemblea Ordinaria degli Associati può nominare tra gli Associati stessi, il Collegio dei Probiviri.
2.Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni ed i membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri ed un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dagli Associati ed a comminare le sanzioni relative. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo statuto e dai Regolamenti A.I.C.S.
ART.17 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
1. I titolari degli Organi Associativi decadono:
a) per dimissioni o morte;
b) per perdita della qualità di Associato, ad eccezione del Segretario e dei Componenti l’Organo di Controllo, che possono essere non Associati;
c) per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
2. La revoca viene deliberata dalla Assemblea degli Associati, sentito il Componente di Organo Associato per la quale è proposta.
3. Il venir meno per qualsiasi causa del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente art.12.
4.Il venir meno per qualsiasi causa di un altro componente degli Organi Associativi determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo. Quando trattasi del Segretario si opera come previsto per la nomina di detto Organo.
5.La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell’ultimo eletto. In ogni caso a parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea si dovrà entro 30 giorni convocare l’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del biennio.
ART. 18 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
1.L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, ogni variazione delle cariche elettive alla A.I.C.S. e – ove previsto – al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche, mediante trasmissione di copia del verbale nelle forme anche telematiche espressamente
previste dagli specifici regolamenti.
2.L’Associazione si impegna comunque a trasmettere, in via telematica nelle forme espressamente previste dagli specifici regolamenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione alla A.I.C.S. riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
ART. 19– CARICHE ASSOCIATIVE
1. Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso, nel rispetto dei limiti e modalità fissati dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
a)coloro che non siano maggiorenni;
b)coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
c)coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I o da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, ad esso aderenti;
d)coloro che ricoprono qualunque altra carica elettiva presso altre ASD o SSD nell’ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
ART. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO
1.L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
2.Ai sensi dell’art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, il Consiglio Direttivo redige annualmente il Rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta secondo la vigente normativa e lo sottopone all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
3.Il Rendiconto deve essere accompagnato da una relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo.
ART. 21– SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
1. L’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati appositamente convocata su richiesta di almeno 3/4 degli aventi diritto.
2.L’Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 degli aventi diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione. Per l’approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno 3/4 dei voti validi.
2. In caso di scioglimento, tutto il patrimonio sociale che rimanesse dopo l’estinzione dei debiti, dovrà essere devoluto ai sensi dell’Art. 7.1, lettera h), D. Lgs.36/2021, ad altre associazioni/enti senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità sportive, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. L’individuazione delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuata dall’Assemblea Straordinaria dell’Associazione, o, in difetto, dalla A.I.C.S.
ART. 22 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla A.I.C.S.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della A.I.C.S., questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale della provincia in cui ha sede l’Associazione all’atto della comunicazione di cui al successivo punto 3.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L’arbitrato avrà sede in luogo indicato dal Presidente del Collegio Arbitrale nella provincia in cui ha sede l’Associazione all’atto della comunicazione di cui al precedente punto 3, e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima liberà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
5. Per tutto quanto non previsto, o non applicabile, si adotta la procedura arbitrale prevista dalla A.I.C.S.
ART. 23 – NORME DI RINVIO
1.Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della A.I.C.S, le norme del libro I del codice civile e quanto disposto dal Titolo III– Capo I – artt. 15 e 16 D.lgs. 36/2021.